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Ordinanza — n. 45132/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for forgery, citing lack of merit in non-punishability claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45132/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Delfino's appeal inadmissible regarding his conviction for forgery under Articles 482 and 477 of the Penal Code. The appellant argued the lower court failed to recognize the non-punishability cause under Article 131bis, claiming insufficient harm, but the court found this argument infounded. The decision rests on the principle that factual evaluation belongs exclusively to the trial judge and that the appeal lacked substantive merit.

Regesto Legislator

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Art. 131bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals challenging the motivation of a lower court's decision on non-punishability are inadmissible if they merely express dissatisfaction with factual findings without demonstrating a violation of law, as the assessment of harm and culpability is reserved to the judge of the merits.

Parole chiave

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non-punishability cause Article 131bis Penal Code inadmissible appeal factual evaluation powers forgery conviction uso di un documento falso contraffazione di merci uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 482 cod. pen.
Art. 477 cod. pen.
Art. 131bis cod. pen.
207944); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., è manifestamente infondato, dal momento che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod.
art. 131bis cod. pen
207944); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
131-bis, ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELFINO MARCO nato a ROMA il 24/08/1973 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Delfino Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 1-2 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis, ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) - come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di appello ha valutato di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della modalità della condotta e del connotato sofisticato della falsificazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciga il 13 novembre 202