Cassation court dismisses appeal for lack of motivation due to generic arguments and factual revision attempts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding guilt, but the court found the arguments generic and an attempt to re-examine facts. The decision rejected this because the appeal failed to engage with the specific reasoning of the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic arguments that merely reproduce the grounds of the complaint without engaging with the specific reasoning of the contested decision, or if it invites the court to re-examine the facts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAVISANO FRANCESCO nato a VALLATA il 29/02/1956 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Travisano Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara che, all'esito del rito abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva aggravata e bancarotta fraudolenta documentale aggravata e, concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante, lo aveva condannato alle pene di giustizia;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui ci si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di reità, è per un verso affetto da genericità - perché, puramente riproduttivo delle ragioni di gravame congruamente disattese dalla Corte di merito, omette il doveroso confronto con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata; e, per altro verso, invita la Corte di Cassazione ad un'inammissibile percorso di rivisitazione dei fatti, senza considerare, peraltro, che gli enunciati della decisione impugnata illustrano che la sottrazione o l'occultamento delle scritture contabili, in uno con la loro omessa tenuta per il periodo successivo al 2011, hanno precluso alla curatela di ricostruire le vicende gestionali dell'impresa e, in particolare, di delineare e compiutamente tracciare le operazioni di spoliazione del patrimonio aziendale (pag. 8 del provvedimento impugnato); ritenuto che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, profilandosi colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2024 Il consigre estensore Il Presid