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Ordinanza — n. 45123/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45123/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45123/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTO SALVATORE nato a PALERMO il 13/09/1952 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Manto Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha parzialmente riformato, rideterminando la pena irrogata, la sentenza del 21 aprile 2022 del Tribunale di Palermo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente per i reati di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate e di evasione e, ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 45123/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTO SALVATORE nato a PALERMO il 13/09/1952 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Manto Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha parzialmente riformato, rideterminando la pena irrogata, la sentenza del 21 aprile 2022 del Tribunale di Palermo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente per i reati di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate e di evasione e, ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;

Parole chiave

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falsificazione di monete inchiesta per falsità atti perseguimento penale per truffa riciclaggio internazionale di denaro partecipazione al reato divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in relazione all'assenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 455 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTO SALVATORE nato a PALERMO il 13/09/1952 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Manto Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha parzialmente riformato, rideterminando la pena irrogata, la sentenza del 21 aprile 2022 del Tribunale di Palermo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente per i reati di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate e di evasione e, ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in relazione all'assenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 455 cod. pen., è inammissibile poiché, oltre ad essere caratterizzato da doglianze in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito, il quale ha evidenziato - in linea con il condivisibile orientamento di questa Corte (sez.5, n. 10539 del 31/10/2014, Iandolo, Rv. 262684) - che ai fini della configurabilità del reato in contestazione è necessario il dolo specifico che può essere liberamente e logicamente desunto da qualsiasi elemento sintomatico e, nel caso de quo, il difetto di qualsiasi indicazione da parte dell'imputato circa la provenienza delle banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione delle stesse sono elementi significativi e valutabili ai fini del riconoscimento della tipologia di dolo (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è a sua volta inammissibile poiché inerisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, con cui il ricorrente non si confronta, atteso che la Corte territoriale ha espressamente affermato che non sono stati offerti specifici e concreti elementi favorevoli a tale riconoscimento, anche in relazione alla non ridotta gravità dei fatti posti in essere ed ai pregiudizi penali del prevenuto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il consigliéestensore