Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of comparison with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Battaglia Daniele inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the appellate court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the Court ruled this ground was not permitted in cassation as it lacked comparison with the lower court's reasoning. Furthermore, the claim was found manifestly unfounded because the appellate court only needs to address decisive elements when denying mitigating circumstances, not every single favorable or unfavorable fact.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: In cassation, an appeal alleging non-consideration of mitigating circumstances is inadmissible if it does not compare the lower court's reasoning with the law, and the denial is valid if the court addresses only decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA DANIELE nato a PALERMO il 19/08/1991 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Battaglia Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è per un verso consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado, il quale ha specificato (pag.
5) gli elementi posti a fondamento della ritenuta responsabilità penale dell'imputato e (pag.
7) le ragioni che hanno impedito la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ossia la mancanza di elementi positivi di giudizio, ferma restando la valutabilità del suo stato di incensuratezza, che ha suggerito di comminare la pena nel minimo edittale; per altro verso, si rivela manifestamente infondato, stante il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di uro tremila in favore della cassa dell