Ordinanza — n. 45111/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANETTI COLLEONI HELLA SORAYA nato il 06/02/1978 avverso il decreto del 03/10/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - che, il Gip presso il Tribunale di Bolzano emetteva decreto di riapertura delle indagini preliminari nei confronti della Sig.ra Zanetti Colleoni Hella Soraya in relazione al reato di cui all'art. 2635 c.c.; - che avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, articolando tre motivi, con i quali denunziava inosservanza delle norme processuali; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile, perché relativo al decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini (sez.5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252323) e tanto neppure con la deduzione della sua abnormità, perché decisione di per sé conforme alle regole di sistema e dunque non avulsa dall'ordinamento processuale; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2635 c.c; Ordinanza — n. 45111/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2635 c.c.; - che avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, articolando tre motivi, con i quali denunziava inosservanza delle norme processuali; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile, perché relativo al decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini (sez.5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252323) e tanto neppure con la deduzione della sua abnormità, perché decisione di per sé conforme alle regole di sistema e dunque non avulsa dall'ordinamento processuale; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANETTI COLLEONI HELLA SORAYA nato il 06/02/1978 avverso il decreto del 03/10/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, il Gip presso il Tribunale di Bolzano emetteva decreto di riapertura delle indagini preliminari nei confronti della Sig.ra Zanetti Colleoni Hella Soraya in relazione al reato di cui all'art. 2635 c.c.; - che avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, articolando tre motivi, con i quali denunziava inosservanza delle norme processuali; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile, perché relativo al decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini (sez.5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252323) e tanto neppure con la deduzione della sua abnormità, perché decisione di per sé conforme alle regole di sistema e dunque non avulsa dall'ordinamento processuale; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il Consigliere estens9re Il Presidente