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Ordinanza — n. 45111/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45111/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45111/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANETTI COLLEONI HELLA SORAYA nato il 06/02/1978 avverso il decreto del 03/10/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; - che, il Gip presso il Tribunale di Bolzano emetteva decreto di riapertura delle indagini preliminari nei confronti della Sig.ra Zanetti Colleoni Hella Soraya in relazione al reato di cui all'art. 2635 c.c.; - che avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, articolando tre motivi, con i quali denunziava inosservanza delle norme processuali; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile, perché relativo al decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini (sez.5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252323) e tanto neppure con la deduzione della sua abnormità, perché decisione di per sé conforme alle regole di sistema e dunque non avulsa dall'ordinamento processuale; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 2635 c.c; Ordinanza — n. 45111/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2635 c.c.; - che avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, articolando tre motivi, con i quali denunziava inosservanza delle norme processuali; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile, perché relativo al decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini (sez.5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252323) e tanto neppure con la deduzione della sua abnormità, perché decisione di per sé conforme alle regole di sistema e dunque non avulsa dall'ordinamento processuale; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale inchiesta per appropriazione indebita spese per le indagini censure procedurali diritto a un'inchiesta effettiva inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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art. 2635 c.c
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANETTI COLLEONI HELLA SORAYA nato il 06/02/1978 avverso il decreto del 03/10/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, il Gip presso il Tribunale di Bolzano emetteva decreto di riapertura delle indagini preliminari nei confronti della Sig.ra Zanetti Colleoni Hella Soraya in relazione al reato di cui all'art. 2635 c.c.; - che avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, articolando tre motivi, con i quali denunziava inosservanza delle norme processuali; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile, perché relativo al decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini (sez.5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252323) e tanto neppure con la deduzione della sua abnormità, perché decisione di per sé conforme alle regole di sistema e dunque non avulsa dall'ordinamento processuale; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il Consigliere estens9re Il Presidente