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Ordinanza — n. 45107/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45107/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45107/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI STEFANO nato a FROSINONE il 23/08/1969 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; .4 Stefano Antonucci ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna pronunciata per il reato previsto dagli artt. 79 e 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.,introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23/06/2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 03/08/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45107/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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requisito della firma autografa diritto a un difensore legittimazione a ricorrere requisito legale difesa obbligatoria allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI STEFANO nato a FROSINONE il 23/08/1969 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; .4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Stefano Antonucci ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna pronunciata per il reato previsto dagli artt. 79 e 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.,introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23/06/2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 03/08/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amm