Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45105/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it after the 2017 reform requiring lawyer signatures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45105/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible without formalities because the defendant personally signed the petition after August 3, 2017. Under the 2017 legislative reform, appeals must now be signed by registered defense lawyers, a requirement the defendant failed to meet. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 62, legge 23/06/2017 n. 103; Art. 571, 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. Appeals filed personally by the accused after the 2017 reform are inadmissible as they must be signed by registered defense lawyers.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility personal signature requirement 2017 procedural reform registered defense lawyers Cassazione procedural rules patrocinio obbligatorio difesa obbligatoria permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 1, comma 62, della legge 23/06/2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23/06/2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUALI SAID nato il 04/10/1970 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato av 'so alle parti; udita Idrelazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Said Bouali ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna pronunciata per il reato previsto dagli artt. 110, 624, 625, nn.4, 5 e 6, cod.pen.. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23/06/2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 03/08/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente