Ordinanza — n. 45101/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRAGLIA ANGELO SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 05/01/1996 avverso la sentenza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; Angelo Salvatore Miraglia ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Ragusa ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 56, 624 e 625, n.2, cod.pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene a una generica contestazione in ordine alla esatta qualificazione giuridica del fatto ascritto. Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, come nel caso di specie in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45101/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid, Rv. 283023). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delg ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRAGLIA ANGELO SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 05/01/1996 avverso la sentenza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Angelo Salvatore Miraglia ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Ragusa ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 56, 624 e 625, n.2, cod.pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene a una generica contestazione in ordine alla esatta qualificazione giuridica del fatto ascritto. Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, come nel caso di specie in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid, Rv. 283023). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delg ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 I