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Ordinanza — n. 45099/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion belongs to the trial court under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45099/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal concerned the specific sentencing calculation. The appellant challenged the concrete dosage of the penalty imposed for crimes under Articles 110, 624bis, 625, nn. 6 and 7 of the Penal Code. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretionary power, which cannot be re-evaluated by the cassation court under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The concrete sentencing dosage is a matter of discretionary power for the trial judge, and the cassation court cannot re-evaluate the congruity of the penalty.

Parole chiave

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sentencing discretion cassation inadmissibility penal code provisions concrete dosage judicial evaluation azione civile tentate lesioni personali gravi risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTE() CHRISTIAN nato a NAPOLI il 30/06/2003 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO dì NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; *à.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Cktian Atteo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 624bis, 625, nn.6 e 7 cod.pen.. L'unico motivo di ricorso, attinente alla concreta dosimetria della pena, è inammissibile atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, evidenziando comunque come la pena concretamente inflitta si collochi in corrispondenza del mimimo edittale.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre