Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal parking due to lack of evidence on compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, confirming the appellant's conviction for illegal parking under Article 7, paragraph 15bis of Legislative Decree 285/1992. The appellant argued there was insufficient proof of his actual responsibility and the payment of compensation, but the court found the evidence of his gestures indicating parking space sufficient. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7, comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the alleged lack of proof regarding the defendant's responsibility or compensation is contradicted by clear factual circumstances, such as gestures indicating the parking space, rendering the lower court's findings logically sound.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO NUNZIO nato a NAPOLI il 20/04/1978 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; lh
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nunzio Sorrentino ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.7, comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'unico motivo di impugnazione, inerente alla dedotta carenza di prova in relazione alla effettiva responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, è inammissibile per palese infondatezza e in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare - in relazione all'argomento già posto alla base del motivo di appello e in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorrente stesse effettivamente svolgendo un'attività di parcheggiatore abusivo - la Corte ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime circostanze di fatto; ovvero quelle in base alle quali l'imputato era stato colto nell'indicare con gesti inequivocabili lo spazio da occupare nel parcheggio e senza che assuma alcuna valenza idonea a smentire la logicità delle sentenze di merito il dato relativo alla carenza di prova in ordine alla corresponsione di compensi, non costituente elemento essenziale del reato.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigli re estensore Il Presi