Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded complaint regarding non-granted substitute sanctions under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Nitrone inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant substitute sanctions. The appellant argued for alternative penalties under Article 53 of Law No. 689/1981, but the appellate court justified the denial based on the defendant's multiple prior convictions and a negative assessment of his personality. Consequently, the court ruled the complaint manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 L. 689/1981; Art. 133 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The refusal to apply substitute sanctions is lawful when the court finds the defendant's personality negatively affected by prior convictions, rendering the complaint for non-granting manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NITRONE SALVATORE nato a NAPOLI il 29/10/1988 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Salvatore Nitrone ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'unico motivo di impugnazione, con il quale l'imputato si è doluto della mancata concessione dell'applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall'art.53 della I. n.689/1981, è manifestamente infondato. Atteso che la Corte territoriale ha, con adeguata motivazione, giustificato la mancata concessione della sostituzione sulla base del negativo giudizio sulla personalità dell'imputato desumibile dalla presenza di plurimi precedenti e operano quindi una coerente valutazione commisurata sugli elementi previsti dall'art.133 cod.pen.. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente