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Ordinanza — n. 45096/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific connection between ground and contested facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45096/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised regarding a lack of motivation was intrinsically aspecific and failed to connect with the actual contested facts. The appellant argued about the truthfulness of a financial declaration, while the lower court had addressed a different issue concerning omitted declarations of prior tax-related convictions. Consequently, the court ruled that the argument did not meet the requirements of Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal must be specific and directly confront the contested facts; a ground is inadmissible if it argues on a different presupposition than the one actually contested by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation specificity requirement Article 616 c.p.p. tax-related convictions financial declaration procedural defect falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPULLA ANTONINO GIUSEPPE,nato a CORLEONE il 03/03/1974 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Antoneb Giuseppe Scarpulla ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata , T in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato previsto dall'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. Il ricorso è inammissibile. Difatti, l'unico motivo proposto e riguardante il dedotto difetto di motivazione della sentenza in punto di mancata verifica dei presupposti inerenti alla responsabilità dell'imputato risulta intrinsecamente aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con le effettive contestazioni spiegate nel capo di imputazione e affrontate dal giudice di merito con coerente motivazione.

In particolare, il motivo argomenta in ordine alla dedotta veridicità della dichiarazione presentata - ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - in punto di correttezza della quantificazione del reddito complessivo, quando la contestazione sui riferisce invece al diverso presupposto rappresentato dalla omessa dichiarazione in ordine a precedenti condanne penali per reati in materia di imposte dirette e indirette. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am