Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical connection between facts and sentencing reduction request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Tesauro inadmissible, rejecting his claim for a reduced sentence. The appellant argued that the court failed to apply Article 81 of the Penal Code regarding the lack of continuity between the 2018 offense and the current charges. The court found the lower court's reasoning logical, noting the significant time gap and distinct criminal designs between the incidents. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 81 c.p.: An appeal challenging the non-application of the continuity rule is inadmissible if the lower court has provided a logically sound assessment distinguishing the offenses based on temporal distance and lack of a unified criminal plan.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESAURO SALVATORE nato a PALERMO il 21/07/1986 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; A
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Salvatore Tesauro ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'unico motivo di impugnazione, con il quale l'imputato si è doluto del mancato contenimento del trattamento sanzionatorio per effetto della negata applicazione dell'art.81 cpv. cod.pen., è inammissibile atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito.
Il quale ha valutato - con motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità - come non collegabile con il nesso della continuazione all'episodio oggetto del presente giudizio quello commesso il 18/06/2018 e di analoga oggettività giuridica; attesa la mancanza di unicità del disegno criminoso desunta dalla notevole distanza temporale tra i fatti relativi e non essendo il relativo elemento ricavabile dalla semplice presenza di un programma generico di attività illecite. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid