Italian court dismisses appeal for criminal conviction as arguments lack specificity regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Antonino Purello inadmissible against his criminal conviction. Purello argued the lower court lacked motivation regarding the specificity of the charge and failed to verify his criminal responsibility. The court rejected these claims because the original judgment adequately reconstructed the facts and addressed the required elements of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal must be specific and directly confront the arguments of the contested judgment; generic complaints about lack of motivation or failure to verify responsibility do not constitute admissible grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURELLO ANTONINO nato a MARSALA il 17/11/1977 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Antonino Purello ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato previsto dall'arti°, comma 2, del dl. n.48/2017. Il ricorso è inammissibile. Difatti, l'unico motivo proposto e inerente al dedotto difetto di motivazione della sentenza in punto di asserita genericità del capo di imputazione e di mancata verifica dei presupposti inerenti alla responsabilità del prevenuto risulta intrinsecamente aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata che ha proceduto a una congrua ricostruzione del fatto ascritto, tanto in ordine alla materialità della condotta quanto in relazione al perfezionamento dell'elemento psicologico. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novem