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Ordinanza — n. 45091/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and repetitive arguments regarding drunk driving aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45091/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal filed by Sebbana Abderrahmane inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new trial to re-evaluate evidence regarding an accident caused while drunk, but the court found these arguments repetitive of the second-instance appeal. Consequently, the appeal was rejected because it sought a prohibited revision of facts without presenting new, decisive evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only repetitive arguments or requests for a revision of facts already evaluated by the court of appeal without new evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments drunk driving aggravating new evidence requirement procedural costs order guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBBANA ABDERRAHMANE nato il 18/11/1991 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sebbana Abderrahmane ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per i reati previsti dall'art.186, commi 2, lett.c e 2bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e 635 cod.pen.. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello e specificamente relative alla configurazione dell'aggravante di avere provocato un incidente dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza.

Profilo in ordine al quale il motivo di ricorso si è limitato a richiedere la rinnovazione istruttoria già negata dal giudice di appello, a propria volta in correlazione con gli univoci elementi dedotti dalle dichiarazioni testimoniali della trasportata sull'altro mezzo coinvolto e sulle condizioni dei rispettivi veicoli. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente