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Ordinanza — n. 45090/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding the defendant's criminal responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45090/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Pumo's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. Pumo argued the lower court failed to verify the prerequisites for his criminal responsibility, but the court found this ground intrinsically specific and unrelated to the detailed factual reconstruction in the original judgment. Consequently, the appeal was rejected, and Pumo was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it is intrinsically specific and does not confront the arguments presented in the contested judgment regarding the materiality of the conduct and the perfection of the psychological element.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity criminal responsibility verification Art. 616 code of criminal procedure intrinsic specificity requirement spese di difesa condono delle spese procedurali pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUMO GIUSEPPE nato a PALERMO il 08/12/1978 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Giuseppe Pumo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale, ha confermato la condanna per il reato previsto dall'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. Il ricorso è inammissibile. Difatti, l'unico motivo proposto e inerente al dedotto difetto di motivazione della sentenza in punto di mancata verifica dei presupposti inerenti alla responsabilità dell'imputato, risulta intrinsecamente aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata che ha proceduto a una congrua ricostruzione del fatto ascritto, tanto in ordine alla materialità della condotta quanto in relazione al perfezionamento dell'elemento psicologico. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente