Italian court dismisses appeal against suspended driving license sentence as manifestly unfounded and orders costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal against the suspended driving license sentence inadmissible due to manifest lack of foundation. The lower court had quantified the suspension at one year and four months, which the appellant contested as incorrect. The appellate body found the original sentencing rationale logical and within the statutory range, rejecting the claim of illogicality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589bis cod. pen.; Artt. 444 e ss. cod. proc. pen.: An appeal challenging the quantification of an accessory penalty for suspended driving license is inadmissible if the lower court's reasoning is logical and the sentence falls within the statutory range.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCHEDDA FRANCESCO nato a CIVITAVECCHIA il 04/09/1963 avverso la sentenza del 14/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Francesco Pischedda ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale - in relazione al reato previsto dall'art.589bis cod.pen. - ha applicato la pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen., quantificando in un anno e quattro mesi la durata della sospensione della patente di guida. L'unico motivo di ricorso, attinente alla correttezza della quantificazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Difatti, il Tribunale ha ampiamente e adeguatamente motivato in ordine all'elemento attinente alla quantificazione della sanzione accessoria della sola sospensione, determinandola in misura inferiore alla media edittale anteriormente all'ulteriore diminuzione per la scelta del rito, sulla base di considerazioni immuni dal denunciato vizio di illogicità.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il President