Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Dattolico's appeal against the Court of Appeal's conviction inadmissible. Dattolico argued the lower court failed to verify specific prerequisites under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, though the conviction was for offenses under Articles 56 and 624bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal was intrinsically aspecific and did not meaningfully contrast with the detailed factual reconstruction provided in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal alleging a defect of motivation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if it is intrinsically aspecific and fails to meaningfully contrast with the factual reconstruction contained in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DATTOLICO GIUSEPPE nato a TORINO il 05/09/1978 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Giuseppe Dattolico ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 56 e 624bis cod.pen.. Il ricorso è inammissibile. Difatti, l'unico motivo proposto e inerente al dedotto difetto di motivazione della sentenza in punto di mancata verifica dei presupposti previsti dall'art.129 cod.proc.pen., risulta intrinsecamente aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata che - pure in presenza di un gravame inerente alla sola dosimetria della pena - ha proceduto a una congrua ricostruzione del fatto ascritto. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consi iere estensore Il Presidente