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Ordinanza — n. 45083/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45083/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45083/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERMINARA EUGENIO nato a ASTI il 08/03/1965 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; Eugenio Cerminara ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata per tre capi di imputazione contestati ai sensi dell'art.341bis cod.pen. (capo A), dell'art.337 cod.pen. (capo B) e dell'art.186, comma 7, d.lgs. n.285/1992 (capo C) L'unico motivo di ricorso, attinente alla correttezza della quantificazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (irrogata in relazione al capo C) è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censure già spiegate di fronte al giudice d'appello e da questa rigettate con motivazione immune da censure di illogicità.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45083/2024 — snpen · Corte di Cassazione: (capo A), dell'art.337 cod.pen. (capo B) e dell'art.186, comma 7, d.lgs. n.285/1992 (capo C) L'unico motivo di ricorso, attinente alla correttezza della quantificazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (irrogata in relazione al capo C) è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censure già spiegate di fronte al giudice d'appello e da questa rigettate con motivazione immune da censure di illogicità.

Parole chiave

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sanzione penale guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza altri reati contravvenzione alla circolazione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
! Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERMINARA EUGENIO nato a ASTI il 08/03/1965 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Eugenio Cerminara ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata per tre capi di imputazione contestati ai sensi dell'art.341bis cod.pen. (capo A), dell'art.337 cod.pen. (capo B) e dell'art.186, comma 7, d.lgs. n.285/1992 (capo C) L'unico motivo di ricorso, attinente alla correttezza della quantificazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (irrogata in relazione al capo C) è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censure già spiegate di fronte al giudice d'appello e da questa rigettate con motivazione immune da censure di illogicità.

Va quindi osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, altresì, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608;

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Nel caso di specie, la Corte territoriale - nel fare riferimento a quanto argomentato dal giudice di primo grado - ha rilevato come la quantificazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale fosse pienamente congrua, attesi i tre precedenti specifici gravanti sull'imputato. ! Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consiglie