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Ordinanza — n. 45082/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45082/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45082/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI DANIELE nato a TORINO il 24/11/1979 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; Daniele Simonetti ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata in ordine al reato previsto dall'art.624bis cod.pen. E' inammissibile, in quanto manifestamente infondato, l'unico motivo di ricorso nel quale l'imputato ha lamentato il difetto di motivazione deducendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare per relationem gli argomenti contenuti nella sentenza di primo grado, senza procedere a un effettivo vaglio dei motivi di appello. Difatti, la Corte territoriale ha congruamente esaminato nel merito i motivi di appello, dando compiutamente atto delle ragioni poste alla base della condivisione delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado e con adeguata argomentazione in ordine alle doglianze espresse nell'atto di appello.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45082/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente risarcimento per atto illecito censura costituzionale persecuzione verosimile responsabilità scemata risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI DANIELE nato a TORINO il 24/11/1979 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Daniele Simonetti ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata in ordine al reato previsto dall'art.624bis cod.pen. E' inammissibile, in quanto manifestamente infondato, l'unico motivo di ricorso nel quale l'imputato ha lamentato il difetto di motivazione deducendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare per relationem gli argomenti contenuti nella sentenza di primo grado, senza procedere a un effettivo vaglio dei motivi di appello. Difatti, la Corte territoriale ha congruamente esaminato nel merito i motivi di appello, dando compiutamente atto delle ragioni poste alla base della condivisione delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado e con adeguata argomentazione in ordine alle doglianze espresse nell'atto di appello.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme