Italian court dismisses appeal against criminal appeal for reiterating arguments without new specific grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appellant's appeal inadmissible because it merely repeated the arguments from the original appeal without providing new specific grounds. The appellant, Gaetano Valle, challenged the lower court's decision to dismiss his appeal regarding charges under Articles 56 and 624 of the Penal Code. The court ruled that the appeal failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the request and an order to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1 e comma bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates the censure of the original appeal without offering new specific arguments or contesting the reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLE GAETANO (CUI 01UOXRD) nato a TORINO il 28/06/1973 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Gaetano Valle ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso sentenza di condanna per il reato previsto dagli artt. 56 e 624 cod.pen.. I due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto, di fatto, meramente reiterativi delle censure poste con l'atto di appello e privi di qualsiasi effettiva contestazione in ordine al percorso argomentativo seguito dalla Corte, nella parte in cui la stessa ha ritenuto che i motivi di gravame non fossero idonei a soddisfare il minimo requisito della specificità intrinseca ed estrinseca richiesto dall'art.581, comma 1 e comma ibis, cod.proc.pen.. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così