Italian criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise aggravating circumstance argument on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, dismissing the request to re-evaluate the sentence for crimes under Articles 624 and 493ter of the Penal Code. The appellant argued for the application of an aggravating circumstance under Article 625, but the court ruled this was not raised in the appellate act, violating procedural requirements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the ground of violation of law was not deduced in the act of appeal, and the court may impose costs and fines when no exemption reasons exist.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE ALESSANDRO nato a CORREGGI° il 03/05/1989 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Alessandro Torre ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena irrogata per i reati previsti dall'art.624, 625, nn.2 e 6, cod.pen. (capo A) e dall'art.493ter cod.pen. (capo B) Il primo motivo di ricorso - con il quale è stata dedotta la violazione della legge penale in relazione all'applicazione dell'aggravante prevista dall'art.625, n.6, cod.pen.- è inammissibile in relazione all'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., in quanto attinente a violazione di legge non dedotta in sede di atto di appello.
E' inammissibile altresì il motivo attinente alla mancata esclusione della contestata recidiva; atteso che lo stesso è riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto la Corte territoriale ha congruamente valutato i presupposti di fatto desumibili dalla sussistenza di due precedenti specifici, elementi tali da denotare una persistente ricaduta nel reato in continuità con le pregresse scelte delinquenziali. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delV ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside