Cassation appeal dismissed because sentencing discretion cannot be re-evaluated by higher court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the sentencing discretion exercised by the lower court was correct and not subject to re-evaluation. The appellant argued for a different penalty dosage, but the court found the territorial court's reasoning logical and consistent with statutory principles regarding base sentencing and continuations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The sentencing discretion of the trial judge is final and cannot be re-evaluated by the court of cassation, which may only annul a sentence if it is legally flawed, not if the dosage is merely different.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZO DANIELE nato a TORINO il 17/09/1984 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Daniele Lanzo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione a due capi di imputazione contestati ai sensi degli artt. 56 e 624 cod.pen.. L'unico motivo di ricorso, attinente alla concreta dosimetria della pena, è inammissibile atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, evidenziando lo specifico disvalore dei fatti ascritti e rilevando comunque come la pena concretamente inflitta - anche in considerazione dell'aumento apportato per la continuazione - si collochi in prossimità del minimo edittale.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre