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Ordinanza — n. 45077/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against theft conviction, upholding aggravated circumstances and sentencing despite video surveillance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45077/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Magureanu Voicu and Fesa Costei inadmissible due to lack of interest and manifest unfoundedness. The defense argued for a violation of law regarding Fesa Costei's liability and the application of aggravated theft circumstances under Article 625 of the Penal Code. The court rejected these claims, noting that video surveillance serves only for post-crime identification and does not interrupt criminal action, while also confirming that appellate courts may maintain first-instance sentences even after removing aggravating factors.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 625, comma 1, n. 7 c.p.; Art. 62, comma 4 c.p.: The existence of video surveillance in a commercial establishment does not exclude the aggravated circumstance of exposure to public trust, as it merely aids identification rather than preventing the crime, and appellate courts may confirm first-instance sentencing even when aggravating circumstances are removed.

Parole chiave

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aggravated theft circumstances video surveillance interruption public trust exposure reformatio in peius inadmissible appeal appellate sentencing review penal code article 625 altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
Omessa motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.
Art. 62, comma 4 c.p.
Omessa motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020
Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep.
Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014
Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep.
Sez. 5, Sentenza n. 10176 del 17/01/2013
Sez. 5, Sentenza n. 10176 del 17/01/2013, Rv.
Sez. 6, n. 41220 del 03/10/2012
Sez. 6, n. 41220 del 03/10/2012, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGUREANU VOICU nato a VULCAN( ROMANIA) il 02/04/1975 FESA COSTEL nato a SINCA NOUA'( ROMANIA) il 06/02/1978 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Magureanu Voicu e Fesa Costei, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato. Rilevato che la difesa lamenta:

1. Violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione alla sussistenza della responsabilità per il reato di furto a carico di Fesa Costei;

2. Omessa motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.;

3. Erronea applicazione della legge penale quanto alla rideternninazione della pena a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal difensore. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso riguardante la posizione di Fesa Costei, che i rilievi difensivi sono generici e tendenti ad avvalorare una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie, pure a fronte della logica e coerente ricostruzione dei fatti offerta nella sentenza impugnata - conforme a quella di primo grado - dalla quale si evincono idonee argomentazioni a sostegno della partecipazione nel reato dell'imputato.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, il sistema di videosorveglianza rappresenta uno strumento valevole per la individuazione degli autori del fatto, non utile per la interruzione dell'azione criminosa, con la conseguenza che la sua esistenza all'interno di un esercizio commerciale non vale ad escludere la ricorrenza dell'aggravante (cfr. Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157 - 01:"In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.").

Nel caso in esame le riprese del sistema di videosorveglianza non hanno consentito la interruzione della condotta criminosa, ma la individuazione degli autori del fatto a distanza di tempo dalla consumazione del furto. Da quanto precede discende l'inammissibilità per carenza d'interesse della doglianza difensiva riguardante la prospettata omessa motivazione sul punto della Corte di merito [cfr. Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv. 263157 - 01:"In tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Fattispecie, in cui la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza della censura relativa alla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, devoluta con l'impugnazione e non esaminata dal giudice di appello)].

Ritenuto, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che la doglianza si appalesa manifestamente infondata: la Corte d'appello, che ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., confermando il giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla residua aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., non era tenuto, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso a rivedere in melius l'entità della pena irrogata in primo grado [cfr. Sez. 5, Sentenza n. 10176 del 17/01/2013, Rv. 254262 - 01:«Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, in conseguenza della eliminazione di una circostanza aggravante confermi giudizio di equivalenza tra le circostanze residue e lasci inalterata la pena irrogata in primo grado»;

Sez. 6, n. 41220 del 03/10/2012, Rv. 254261 - 01:«Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur riconoscendo una nuova attenuante o escludendo una aggravante, confermi il trattamento sanzionatorio ed il giudizio di comparazione del primo giudice, essendo tale giudizio soggetto alla sola verifica di adeguatezza ai sensi dell'art. 606 comma primo lett. e). (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto legittima la conferma, da parte del giudice di appello, del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, pur dopo l'eliminazione della recidiva infraquinquennale e la rinnovazione del giudizio di equivalenza tra le circostanze residue)»].

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novemb