Italian Court dismisses appeal claiming insufficient reasoning on recidivism aggravating circumstance due to adequate sentencing justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ferretti Mirko inadmissible, rejecting his claim of insufficient reasoning regarding the recidivism aggravating circumstance. The lower court had adequately argued the defendant's increased social danger and specific criminal history, which the appellate court found sufficient to justify the sentence. Consequently, the defense's arguments were deemed unconvincing, and the appeal was dismissed with costs awarded to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal based on alleged insufficient reasoning regarding the application of an aggravating circumstance is inadmissible if the lower court's decision contains a coherent argumentative apparatus demonstrating the increased social danger of the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI MIRKO nato a CASTELNOVO NE MONTI il 21/10/1973 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Ferretti Mirko. Rilevato che la difesa lamenta omessa o insufficiente motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva con conseguente violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato e la sua spiccata proclività a delinquere, in ragione dei molteplici precedenti penali specifici annoverati, dell'epoca di commissione degli stessi ed in considerazione del fatto che il reato per cui si procede è stato realizzato dall'imputato durante la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza ed all'obbligo di presentazione alla P.G.
Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01) e che le avverse argomentazioni difensive risultano inidonee a rivelare aspetti di criticità nella motivazione offerta dalla Corte di merito. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres