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Ordinanza — n. 45074/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding habitual theft and unproven sentencing aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45074/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the benefit of particular lightness of the offense under Article 131-bis of the Penal Code should apply. The defense argued for this exemption citing numerous prior thefts, but the court ruled that habitual conduct precludes such leniency based on established precedent. Furthermore, the court found the second ground for appeal unfounded because the alleged sentencing aggravation was neither contested nor recognized in the lower court judgments.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 625 n. 4 cod. pen.: The benefit of particular lightness of the offense cannot be applied when the defendant has committed multiple crimes of the same nature, as habitual conduct negates the requirement of exceptional lightness, and sentencing aggravations must be explicitly recognized in the judgment to be validly invoked on appeal.

Parole chiave

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habitual theft particular lightness sentencing aggravation inadmissible appeal multiple crimes Cassation procedure penal code motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; erronea applicazione dell'art.
Art. 625 n. 4 cod. pen.
pen.; erronea applicazione dell'art. 625 n. 4 cod. pen. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; erronea applicazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262
ex multis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 - 01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZO DANIELE nato a TORINO il 17/09/1984 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Lanzo Daniele, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurimi episodi di tentato furto. Considerato che la difesa ha articolato le seguenti ragioni di doglianza:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; erronea applicazione dell'art. 625 n. 4 cod. pen. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza: i numerosi precedenti penali specifici annoverati dal ricorrente, alla stregua di quanto correttamenta argomentato in motivazione, rendono manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta del ricorrente ostativo al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 - 01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è del tutto destituito di fondamento, non essendo stata contestata né in alcun modo ritenuta nelle sentenze di merito l'aggravante menzionata dalla difesa nel ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il