Criminal appeal dismissed as inadmissible for being specific and reiterative of prior arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Daniele Lanzo inadmissible because it was specific and merely reiterated arguments already examined by the lower court. The sole ground of appeal concerned the denial of non-punishment under Article 131bis of the Penal Code, which the court found lacked a proper comparison with the lower court's reasoning regarding the defendant's non-occasional conduct. Consequently, the appeal was rejected, and Lanzo was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131bis c.p.; Art. 56, 624 c.p.; Art. 616 c.p.p. The appeal is inadmissible if it is specific and merely reiterative of arguments already examined by the court of first instance without providing new elements or adequate comparison with the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZO DANIELE nato a TORINO il 17/09/1984 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Daniele Lanzo avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 56 e 624 cod.pen. è complessivamente inammissibile in quanto aspecifico e meramente reiterativo di argomentazioni già esaminate da parte dei giudici di merito. Difatti, l'unico motivo di impugnazione e attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. si risolve in un mero richiamo ai principi generali attinenti al relativo istituto e senza adeguato confronto con la motivazione della sentenza gravata, che ha puntualmente argomentato il diniego sulla base della non occasionalità della condotta, a propria volta desumibile dai numerosissimi precedenti dell'imputato. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente