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Ordinanza — n. 45069/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible, citing lack of specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45069/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature and failure to provide specific legal critique against the lower court's reasoning. The defense argued errors in applying articles regarding recidivism, sentencing guidelines, and exemption from punishment, but the court found these arguments lacked necessary confrontation with the contested decision. Consequently, the appeal was rejected because it merely challenged factual reconstruction rather than legal application, violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.P.R. 115/2002; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must contain specific legal critique; generic complaints regarding factual reconstruction or lack of evaluation on every defense point are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds recidivism law sentencing guidelines exemption from punishment legal critique requirement Cassazione procedure attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 95 d.P.R. 115/2002
Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 95 d.P.R. 115/2002;
Art. 62-bis cod. pen.
Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.;
Art. 131-bis cod. pen.
Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod.
art. 95 d.P.R. 115/2002
Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 95 d.P.R. 115/2002;
art. 62-bis cod. pen
Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.;
art. 131-bis cod. pen
Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv.
Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016
ex nnultis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AULICINO TOMMASO nato a CATANZARO il 25/05/1978 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Aulicino Tommaso, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 95 d.P.R. 115/2002;

2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.;

3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisunn, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici e l'assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").

Considerato, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza: i precedenti penali specifici annoverati dal ricorrente, richiamati in motivazione, rendono manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta del ricorrente (cfr. ex nnultis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 - 01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "rado punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Con