Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence regarding the defendant's actual responsibility for the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for the crime specified in Article 7, paragraph 15bis of Legislative Decree 285/1992. The appellant argued there was insufficient proof of his actual responsibility, but the court found evidence of him demanding money and gesturing to occupy parking spaces. Consequently, the appeal was rejected as baseless, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the alleged lack of proof regarding the defendant's actual responsibility is based on arguments already examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMEDALI ORHAN nato a CASTELU( ROMANIA) il 25/12/1977 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Orhan Memedali ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.7, comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'unico motivo di impugnazione, inerente alla dedotta carenza di prova in relazione alla effettiva responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, è inammissibile per palese infondatezza e in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare - in relazione all'argomento già posto alla base del motivo di appello e in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorrente stesse effettivamente svolgendo un'attività di parcheggiatore abusivo - la Corte ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime circostanze di fatto; ovvero quelle in base alle quali l'imputato era stato colto, non solo a chiedere denaro agli automobilisti, ma anche a indicare con gesti inequivocabili lo spazio da occupare nel parcheggio e a richiedere il compenso per l'attività svolta.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 no