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Ordinanza — n. 45067/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for aggravated theft and violence against property due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45067/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Rinati Davide and Decolombi Desi inadmissible, ordering them to pay court costs. The defendants argued for insufficient reasoning regarding their criminal liability and the application of specific theft statutes, claiming the lower court misinterpreted evidence. The court rejected these generic complaints, affirming that the trial judges provided adequate motivation based on sound inference and that the Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or adopt new interpretations of the case.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence for that of the court of first instance, dismissing appeals based on alleged lack of motivation or erroneous application of law regarding fact-finding.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of motivation re-evaluation of facts aggravated theft violence against property Court of Cassation judicial independence insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
Art. 192 cod. pen.
Erronea applicazione della legge penale con riferimento alle norme sulla formazione della prova; erronea applicazione dell'art. 192 cod. pen. Decolombi Desi 1.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
Vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n.
Art. 59 cod. pen.
è da considerare "oggettiva", onde essa, in applicazione della previsione di cui all'art. 59, comma secondo, cod.
art. 192 cod. pen
Erronea applicazione della legge penale con riferimento alle norme sulla formazione della prova; erronea applicazione dell'art. 192 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 4, n. 4853 del 03/12/2003
ex nnultis, Sez. 4, n. 4853 del 03/12/2003, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RINATI DAVIDE nato a MILANO il 06/05/1985 DECOLOMBI DESI nato a SANT'ANGELO LODIGIANO il 20/02/1988 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da Rinati Davide e Decolombi Desi, ritenuti responsabili di plurimi episodi di furto aggravati dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede. Rilevato che gli imputati, nei motivi comuni di ricorso, lamentano quanto segue. Rinati Davide 1. Carenza di motivazione sulla prova della responsabilità penale dell'imputato.

2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alle norme sulla formazione della prova; erronea applicazione dell'art. 192 cod. pen. Decolombi Desi 1. In ordine al furto aggravato, vizio di motivazione e travisamento della prova (capi A, E, F);

2. Vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. Considerato che i rilievi difensivi proposti da Rinati Davide nel primo e secondo motivo di ricorso e Decolonnbi Desi nel primo motivo di ricorso, oltre ad essere genericamente posti, sono palesemente versati in fatto e tendenti a prospettare una non consentita diversa ricostruzione degli episodi per i quali è intervenuta pronuncia di condanna; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso proposto da Decolombi Desi, che la corte di merito ha offerto puntuale risposta alla doglianza riguardante la lamentata insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., ponendo in evidenza come la imputata avesse voluto e contribuito alla realizzazione dei furti commessi sulle auto in sosta, sebbene non avesse partecipato materialmente alle effrazioni, dovendo pertanto rispondere anche della violenza sulle cose (cfr. ex nnultis, Sez. 4, n. 4853 del 03/12/2003, dep. 2004, Rv. 229375 - 01:

«In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. è da considerare "oggettiva", onde essa, in applicazione della previsione di cui all'art. 59, comma secondo, cod. pen., si comunica anche agli altri compartecipi del reato se conosciuta o ignorata per colpa»). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore de