Italian Court dismisses appeals against theft convictions citing lack of specific grounds and improper legal challenges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by three defendants against a second-instance theft judgment inadmissible. The defendants argued for a lack of reasoning, improper standing to file complaints, and unequal sentencing compared to co-defendants. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was sufficient, the store director had legitimate standing to complain, and the denial of mitigating circumstances was based on the defendants' negative personality and criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: Appeals must be specific and cannot challenge the congruity of the penalty without logical flaws; the store director is legitimately authorized to file a complaint as a holder of qualified possession.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIORILLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 26/07/1975 CAMMISA GENNARO nato a SANT'ANTIMO il 21/03/1980 GRIMALDI CINZIA nato a NAPOLI il 21/05/1997 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del difensore da Fiorillo Giuseppe, Cammisa Gennaro e Grimaldi Cinzia ritenuti responsabili dei reati di furto e tentato furto. Rilevato che la difesa ha articolato nel motivo unico di ricorso le seguenti ragioni di doglianza:
1. Assoluta mancanza ed illogicità della motivazione; 2.Mancanza di legittimazione a sporgere la querela in capo a Siciliano Davide, direttore del punto vendita in cui sono stati perpetrati il furto ed il tentativo di furto;
3. Carenza di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di Fiorillo Giuseppe, disparità di trattamento rispetto agli altri coimputati. Considerato che il primo motivo di doglianza è stato formulato in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto alla seconda doglianza, che, in base a consolidato orientamento di legittimità, è titolato a sporgere querela il soggetto che si trovi in una posizione di detenzione qualificata in rapporto ai beni sottratti (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01:"Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela";
Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259289 - 01:"Ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il direttore dell'esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice"). Ritenuto, pertanto, che il direttore del punto vendita, come correttamente argomentato dalla Corte di merito in base all'orientamento richiamato, è titolato a sporgere querela, anche in assenza di una specifica delega in tal senso.
Considerato, quanto alle doglianze riguarda\ti il trattamento sanzionatorio irrogato al Fiorillo, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, che annovera precedenti anche specifici e la gravità del fatto, desunta dalle modalità di realizzazione del reato; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità"); considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel caso in esame, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 20