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Ordinanza — n. 45063/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest and insufficient grounds regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45063/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared inadmissible due to a lack of legal interest and insufficient grounds. The appellant argued that the appellate court erred by focusing on sentencing criteria rather than granting generic mitigating circumstances, but the court found this argument unavailing as the lower court had already addressed the relevant issue. Furthermore, the defense's claims regarding the appellant's repentance were deemed generic and opposed without concrete evidence, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 597 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The cassation appeal is inadmissible if the appellant lacks legal interest because the appellate court has already fully addressed the devoluted issue, and generic mitigating circumstances require only a reference to one or more prevailing elements from the statutory list.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances lack of legal interest cassation appeal inadmissibility sentencing criteria repentance evidence esame di cassazione responsabilità penale dei minori testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 597 cod. proc. pen.
Il ricorrente premette di avere rinunciato ai motivi diversi da quelli concernenti il riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando che la corte d'appello si è soffermata in motivazione sui criteri di determinazione della pena irrogata in primo grado, con ciò incorrendo nella violazione dell'art. 597 cod.
Art. 133 cod. pen.
222351-01: «In tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già presi in considerazione ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
222351-01: «In tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già presi in considerazione ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 35930 del 27/06/2002
Sez. 4, n. 35930 del 27/06/2002, Martino D., Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO ANTONIO nato il 16/08/2000 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Cassano Antonio, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui era stata confermata la pronuncia resa dal Tribunale di Bari di condanna per il reato di omicidio stradale. Il ricorrente premette di avere rinunciato ai motivi diversi da quelli concernenti il riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando che la corte d'appello si è soffermata in motivazione sui criteri di determinazione della pena irrogata in primo grado, con ciò incorrendo nella violazione dell'art. 597 cod. rito (motivo primo di ricorso).

Ha poi dedotto contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivo secondo di ricorso). Ebbene, il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza d'interesse: il fatto che la Corte di appello abbia valutato ed espresso considerazioni sulla congruità della pena irrogata in primo grado, aspetto non devoluto alla sua cognizione, si traduce in un vizio il cui accoglimento non produrrebbe alcun effetto favorevole in sede di rinvio per l'imputato, essendosi la Corte di merito compiutamente espressa anche sul tema devoluto alla sua cognizione, riguardante l'invocata concessione delle attenuanti generiche.

Occorre peraltro rilevare come le ragioni poste a fondamento della valutazione concernente la quantificazione della pena siano estensibili anche al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Sez. 4, n. 35930 del 27/06/2002, Martino D., Rv. 222351-01: «In tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già presi in considerazione ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen., in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità»).

Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivo secondo di ricorso), la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza l'assenza di obiettive emergenze favorevoli all'imputato, la mancanza di manifestazioni di resipiscenza ed anche la gravità del fatto. Occorre in proposito rilevare come, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno o ad alcuni di essi, ritenuti prevalenti rispetto agli altri elementi (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Le avverse argomentazioni difensive sul punto, nelle quali si evidenzia come il ricorrente, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, abbia mostrato segnali di resipiscenza, sono formulate in termini generici e puramente oppositivi.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis