Cassation court dismisses appeal regarding substitution of short detention with fine due to non-payment prognosis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a substitution of short detention with a fine, citing violations of specific criminal procedure articles. The court rejected this request because the lower court had established a factual prognosis that the defendant would not fulfill the monetary obligation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58 I. 689/81; Art. 545 bis cod. proc. pen.: The court of first instance may refuse substitution of short detention with a fine if, based on factual assessment, the defendant is deemed unable to pay the fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREBISONDI LIBERATO nato a SOLOPACA il 24/04/1970 avverso la sentenza del 18/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Trebisondi Liberato, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen. Rilevato che la difesa si duole della mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 58 I. 689/81 e 545 bis cod. proc. pen.
Considerato che il rigetto della richiesta è sorretto da conferente motivazione, non suscettibile di essere censurata in questa sede, avendo la corte di merito, sulla base di un giudizio coerente con le risultanze in atti, espresso una prognosi negativa in ordine all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria; considerato che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, è consentito al giudice di merito respingere la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi ove, in base ad un giudizio di fatto, ritenga che l'imputato non adempirà al pagamento (cfr.
Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, Majer, Rv. 283954 - 01; Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid