Cassation court dismisses appeal for contradictory reasoning and excessive penalty in aggravated burglary case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued the lower court's reasoning was contradictory and the sentence excessive, claiming the witness identification was unreliable. The court rejected these claims, noting the witness had prior knowledge of the defendant and the trial judge directly reviewed the video footage, establishing a solid factual basis for the conviction and penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n. 2 e 5 cod. pen.; Art. 364 c.p.; The appeal is inadmissible when it seeks a new evaluation of the penalty's congruity or challenges the factual assessment of evidence, as such matters fall exclusively within the competence of the Court of Appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFORE' SANTINO nato a LANZO TORINESE il 08/01/1991 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Laforè Santino, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 5 cod. pen.. Considerato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
1. Contraddittorietà, carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato; travisamento delle prove con particolare riferimento alle dichiarazioni del teste Trotta. La difesa si duole della inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione degli elementi posti a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, rappresentando come il riconoscimento del ricorrente, avvenuto sulla base delle immagini dei fotogrammi esaminati dalla Polizia giudiziaria e delle dichiarazioni provenienti dal teste M.Ilo Trotta, sia del tutto inaffidabile;
2. Eccessività della pena inflitta e mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Rilevato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza.
In particolare, quanto alla identificazione dell'imputato, la Corte di merito si è puntualmente soffermata sull'attendibilità del riconoscimento effettuato dal M.Ilo Trotta, evidenziando che il teste di Polizia, il quale aveva una conoscenza pregressa dell'imputato per ragioni di servizio, ha ribadito il riconoscimento in aula; la Corte di merito ha inoltre evidenziato come il primo giudice abbia preso diretta visione dei filmati registrati, dando atto che non esistevano margini di dubbio sulla sua identificazione. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto per modalità di realizzazione del reato; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consiglier