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Ordinanza — n. 45058/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal qualification error under Art. 610 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45058/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without procedural formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the legal qualification of the facts but failed to demonstrate a manifest error as required by established case law. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: An appeal challenging the legal qualification of facts is inadmissible unless it points to a manifest error that is immediately evident and clearly eccentric to the charge, without room for opinion.

Parole chiave

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legal qualification error manifest error standard inadmissible appeal Criminal Procedure Code specificity requirement furto aggravato contraffazione di merci permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2bis, cod.
Art. 616, c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid, Rv. 283023
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid, Rv. 283023).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMEI STEFAN CRISTIAN nato il 20/12/1994 avverso la sentenza del 04/04/2024 del GIP TRIBUNALE di VARESEdato avy(so alle parti; udita la' relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Stefan Cristian Colomei ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Varese ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625, nn.2 e 7bis, cod.pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene a una generica contestazione in ordine alla esatta qualificazione giuridica del fatto ascritto. Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, come nel caso di specie in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid, Rv. 283023). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Øj Ng