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Ordinanza — n. 45057/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45057/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Michele Tesoro inadmissible under Article 591 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued against the conviction for theft and robbery, but the Court found his arguments merely repetitive of those already examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates reasons already examined and rejected by the court of appeal, lacking specific novelty or logical connection to the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative arguments Criminal Procedure Code lack of specificity procedural costs reiterazione di reati penali delitto tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 624bis cod. pen
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo
pen., all'inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf.
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano
240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta
236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma
230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S.
Sez. 5, n. 36022 del 14/07/2022, Borisov
Sez. 5, n. 36022 del 14/07/2022, Borisov, Rv.
Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, El Mekaoui
pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene (Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, El Mekaoui, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESORO MICHELE nato a TERLIZZI il 05/07/1974 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Michele Tesoro ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata per tre capi di imputazione contestati ai sensi dell'art.624bis cod.pen. (due dei quali riqualificati sotto l'ambito dell'art.624 cod.pen.). Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto meramente reiterativo di ragioni già esaminate dal giudice d'appello. Va quindi osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, altresì, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608;

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Nel caso di specie, in ordine al primo motivo inerente alla riqualificazione di uno dei fatti sotto la specie del tentativo, la Corte territoriale ha fatto coerente applicazione del principio in base al quale il criterio distintivo tra consumazione e tentativo nel reato di furto risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo e come nel caso di specie, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016;

Sez. 5, n. 36022 del 14/07/2022, Borisov, Rv. 283649). Manifestamente infondato e reiterativo deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata chiesta la derubricazione del reato contestato al capo c), atteso che la Corte territoriale - con motivazione immune da vizio di illogicità - ha rilevato come (sulla base dell'esame delle videocamere dì sorveglianza) l'impossessamento della res sia avvenuta in relazione a un bene che si trovava nella materiale disponibilità della persona offesa e quindi sottratta previo strappo; in coerente applicazione del principio in base al quale lo "strappo", di cui all'art. 624bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene (Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, El Mekaoui, Rv. 268148).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d