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Ordinanza — n. 45056/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45056/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Christian Brognoli inadmissible. The defense argued against the lower court's assessment of the defendant's responsibility regarding theft and arson charges. The court rejected this because the arguments merely repeated those already examined and dismissed by the appellate court, violating procedural specificity requirements.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on reasons already examined and rejected by the court of appeal are inadmissible due to lack of specificity and repetition.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds lack of specificity procedural specificity appellate review reiterazione di reati penali violazioni della legge sulle armi motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen.
Art. 192 comma 2 cod.proc.pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.
pen., all'inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf.
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez.
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849
255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez.
Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez.
Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945
240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez.
Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634
236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693
230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).
Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROGNOLI CHRISTIAN nato a MANERBIO il 14/12/1971 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Christian Brognoli ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata per il delitto previsto digli artt. 110, 624 e 625, nn.2, 5 e 7, cod.pen. (capo A) e dagli artt. 2 e 4 della I. n.895/1967 (capo B). Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto meramente reiterativo di ragioni già esaminate dal giudice d'appello. In particolare, con l'unico motivo di doglianza, la difesa ha censurato la sentenza impugnata in punto di valutazione della responsabilità dell'imputato.

Va quindi osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, altresì, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608;

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ampiamente dato atto della sussistenza di precisi elementi fattuali in grado di supportare il giudizio di responsabilità e rispetto ai quali il ricorrente ha contrapposto una diversa e non consentita lettura in punto di fatto senza evidenziare elementi di illogicità riconducibili al disposto dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.; tanto in relazione alla valutazione operata dalla Corte degli elementi rappresentati dalla identificazione tra il veicolo utilizzato per il furto con quello osservato nelle vicinanze dell'abitazione dell'imputato, dalla presenza del borsone nero (osservato nelle videocamere di sorveglianza) identico a quello prelevato dall'imputato e condotto presso la propria abitazione nonché dalla tipologia di ustioni riportate dallo stesso ricorrente, del tutto compatibili con la dinamica dell'evento.

Elementi che inducono quindi a ritenere manifestamente infondata la censura in punto di erronea valutazione del compendio indiziario in relazione al disposto dell'art.192, comma 2, cod.proc.pen.. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Con