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Ordinanza — n. 45055/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal against state aid order dismissed due to improper filing location and missed deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45055/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it was filed at the wrong location and after the statutory deadline. The applicant incorrectly used civil procedure rules to file the appeal at the Supreme Court's registry instead of the criminal court that issued the order. Consequently, the filing was untimely, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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D.P.R. n. 115/2002, art. 99, comma 4; artt. 582 e 583 cod. proc. pen.: A criminal appeal against an order denying state aid must be filed within the specific time limit at the registry of the issuing judge; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal procedure state aid order improper filing location missed statutory deadline inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

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D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4
115 del 2002, art. 99, comma 4, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt.
artt. 582 e 583 cod. proc. pen.
art. 134 disp. att. cod. proc. civ.
La parte ricorrente ha infatti ritenuto di applicare le previsioni del Codice di procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato, e depositando lo stesso ai sensi dell'art. 134 disp.
art. 616 cod. proc. pen.
art. 134 disp. att. cod.proc.civ
La parte ricorrente ha infatti ritenuto di applicare le previsioni del Codice di procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato, e depositando lo stesso ai sensi dell'art. 134 disp.
articolo 616 cod. proc. pen
n.115/2002 Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino
(cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv.
Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, Messana
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MOHAMED nato il 03/08/1986 avverso l'ordinanza del 27/12/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Grl 1.'121122 Mohamed Ali ha proposto ricorso avversoa121~emessail 17/12/2023 dal Tribunale di Bologna, con ila quale è stata rigettata l'impugnazione proposta avverso il decreto con cui era stata negata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate dalla disciplina della materia. La parte ricorrente ha infatti ritenuto di applicare le previsioni del Codice di procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato, e depositando lo stesso ai sensi dell'art. 134 disp. att. cod.proc.civ. presso la cancelleria civile di questa Corte di cassazione.

Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato nel termine previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod.proc.pen. (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01).

Nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente notificato all' altra parte, ma non è stato depositato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, venendo depositato presso la cancelleria civile di questa Suprema Corte quando erano oramai decorsi i termini di impugnazione previsti dal suddetto art. 99, comma 4, d.P.R. n.115/2002 Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estenson I