Criminal appeal against free legal aid rejection dismissed due to improper filing venue and missed deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because it was filed using civil procedure rules instead of the specific criminal procedure requirements for challenging free legal aid decisions. The appellant incorrectly deposited the document at the Supreme Court's civil registry rather than the lower court's clerk's office, causing the statutory deadline to expire. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.P.R. n. 115/2002, art. 99; Codice di procedura penale, artt. 582, 583, 616: Appeals against orders rejecting free legal aid must be filed at the clerk's office of the issuing judge within the statutory term; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSSAID ABDERRAHMAN nato il 15/08/1988 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
4.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Abderrahman Moussaìd ha proposto ricorso avverso il decreto messo il 30/11/2023 dalla Corte d'appello di Firenze e reiettivo del ricorso avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio già disposta da parte del Tribunale. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate dalla disciplina della materia. La parte ricorrente ha infatti ritenuto di applicare le previsioni del Codice di procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato, e depositando lo stesso ai sensi dell'art. 134 disp. att. cod.proc.civ. presso la cancelleria civile di questa Corte di cassazione.
Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato nel termine previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod.proc.pen. (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01).
Nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente notificato all' altra parte, ma non è stato depositato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, venendo depositato presso la cancelleria civile di questa Suprema Corte quando erano oramai decorsi i termini di impugnazione previsti dal suddetto art. 99, comma 4, d.P.R. n.115/2002 .. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Co sigliere estensortE, nerr Il Presi