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Ordinanza — n. 45052/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating lower court's already rejected arguments without new specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45052/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Bianca Talini's appeal inadmissible because it merely repeated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The defense argued regarding the evaluation of her criminal responsibility and the applicability of a statutory mitigating circumstance, but the court found these points lacked specificity and failed to address the appellate court's explicit reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural rules against generic grievances and dismissed the request, ordering the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reiterates reasons already examined and rejected by the appellate court without providing new, specific grounds that allow for a distinct review of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds lack of specificity procedural dismissal cassation review limits furto aggravato scippo confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 62 n.4 cod.pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.
pen., all'inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf.
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez.
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849
255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez.
Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez.
Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945
240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez.
Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634
236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693
230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).
Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALINI BIANCA (CUI 05711TD) nato a PISA il 16/06/1998 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Bianca Talini ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata per il delitto previsto dOgli artt. 624bis e 625, n.2, cod.pen.. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto meramente reiterativo di ragioni già esaminate dal giudice d'appello. In particolare, con l'unico motivo di doglianza, la difesa ha censurato la sentenza impugnata in punto di valutazione della responsabilità dell'imputata. Va quindi osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, altresì, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608;

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ampiamente dato atto - con motivazione con la quale il motivo ha omesso di raffrontarsi - della sussistenza di precisi elementi in grado di supportare il giudizio di responsabilità, atteso che l'imputata era stata trovata in possesso della res di proprietà della persona offesa a breve distanza temporale dalla consumazione del fatto e nella disponibilità degli y attrezzi da scasso utilizzati per la forzatura del locale in cui la stessa era stata custodita, sottolineando altresì l'assoluta irrilevanza degli elementi fattuali invocati dalla difesa.

Manifestamente infondato, in quanto pure meramente reiterativo, è anche il motivo inerente alla richiesta del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62, n.4, cod.pen.; avendo la Corte congruamente dato atto del permanente e non irrilevante valore del bene sottratto, sicuramente non tale da ritenersi modesto in considerazione del tempo trascorso dall'acquisto e pari a tre anni. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a