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Ordinanza — n. 45051/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as groundless regarding aggravating and mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45051/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it manifestly unfounded on both grounds. The appellant challenged the conviction for theft and burglary, arguing against an aggravating circumstance and a mitigating circumstance. The court rejected these claims because the lower court already dismissed them based on the defendant's possession of tools and the public utility of the stolen goods.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 625 n.7 and Art. 62 n.4 c.p.; The appeal is inadmissible when the grounds are merely reiterative of reasons already rejected by the second-instance judge as unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded reiterative grounds aggravating circumstance mitigating circumstance theft conviction procedural dismissal furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 625 n.7 c.p.
Art. 62 n.4 c.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRONE ANGELO nato a GELA il 19/04/1981 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Angelo Pirone ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 56, 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen.. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato in relazione a entrambi i motivi proposti. In ordine al motivo inerente all'insussistenza dell'aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod.pen., il motivo risulta meramente reiterativo di censura già argomentatannente rigettata dal giudice di secondo grado; il quale ha dato atto dell'inverosimiglianza della versione fornita dall'imputato atteso il ritrovamento nella sua disponibilità di materiale idoneo al sollevamento di materiale meccanico e di arnesi atti allo scasso.

Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso attinente al richiesto riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen., avendo la Corte akto coerentemente dat ell'insussistenza dei relativi presupposti in conseguenza della destinazione a pubblico servizio e utilità dei beni sottratti. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid