Cassation court dismisses appeal as unfounded regarding criminal procedure and sentencing adequacy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being manifestly unfounded on both grounds. The appellant challenged a conviction for theft and fraud, arguing lack of prosecutability due to missing victim complaints and insufficient reasoning on sentencing criteria. The court rejected these claims, noting the victim's complaint was present in the file and the lower court adequately addressed the sentencing factors despite the narrow scope of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 624 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen. The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible if manifestly unfounded, requiring the lower court to have properly verified prosecutability conditions and provided sufficient reasoning on sentencing even when the appeal focuses solely on penalty dosage.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDREA ERNESTO nato a NAPOLI il 30/12/1991 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; A
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ernesto D'Andea ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 56, 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen.. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato in relazione a entrambi i motivi proposti. In ordine al motivo inerente al difetto della condizione di procedibilità prevista ai sensi del testo dell'art.624, ult.comma, cod.pen. - come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 - la Corte territoriale ha correttamente rilevato la presenza in atti della denuncia-querela presentata dalla persona offesa il 21/01/2023.
Quanto al motivo inerente al dedotto difetto di motivazione della sentenza in punto di mancata verifica dei presupposti previsti dall'art.129 cod.proc.pen., lo stesso risulta intrinsecamente aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata che - pure in presenza di un gravame inerente alla sola dosimetria della pena - ha proceduto a una congrua ricostruzione del fatto ascritto. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr Id3,_