Criminal appeal dismissed for inadmissibility; minor appearance change insufficient for aggravating circumstance under Art. 625.5. cod.pen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Emanuele Esposito inadmissible, ruling the sole ground for appeal was manifestly unfounded. The appellant argued for recognition of an aggravating circumstance requiring a specific alteration of appearance, but the lower court correctly applied the principle that even rudimentary changes sufficient to hinder identification qualify. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, n. 5 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An aggravating circumstance based on the alteration of appearance is established if the change, however rudimentary, renders the person's recognition difficult, and appeals challenging this application are inadmissible if manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO EMANUELE (CUI 02X9B8A) nato a NAPOLI il 07/08/1989 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Emanuele Esposito ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna in ordine al reato previsto dall'art.624bis, comma 2, cod.pen.. L'unico motivo proposto, attinente al riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art.625, n.5, cod.pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Difatti, la Corte territoriale ha fatto coerente applicazione del principio in base al quale - ai fini del perfezionamento dell'aggravante in questione - è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (Sez. 6, n. 21890 del 03/04/2014, Arpaia, Rv. 259766;
Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 27166, relative all'analoga aggravante prevista per il delitto di rapina). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente