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Ordinanza — n. 45046/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded and specific arguments regarding photographic evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45046/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Iovino inadmissible, ruling the sole ground of objection was manifestly unfounded. Iovino's defense argued that the photographic identification of the victim lacked sufficient probative value, citing specific articles of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim as incongruent with the lower court's reasoning and noted the argument was too general to address the specific evidence used.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 213 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground of objection is manifestly unfounded or lacks specificity to confront the arguments of the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded photographic identification probative value criminal procedure code specificity requirement Cassazione ordinanza prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 213 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, Coccia
Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli
267562; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVINO SALVATORE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 22/06/1969 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Salvatore Iovino ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte territoriale ha confermato la sentenza con la quale lo stesso era stato condannato per il reato previsto dagli artt. 624, 625, nn.2 e 7, cod.pen.. Il ricorso è inammissibile essendo l'unico motivo di impugnazione manifestamente infondato. In particolare, la difesa dell'imputato ha ritenuto insussistente un idoneo compendio probatorio con specifico riferimento alla valenza da attribuire al riconoscimento fotografico del prevenuto operato da parte della persona offesa, in ordine al quale la difesa medesima ha richiamato le disposizioni contenute negli artt. 213 e ss., cod.proc.pen..

Va peraltro rilevato che la prospettazione è manifestamente distonica rispetto alle argomentazioni spese nella sentenza impugnata, nella quale la Corte territoriale ha invece valorizzato un verbale di individuazione fotografica, costituente prova atipica e diversa rispetto alla ricognizione e suscettibile di trasmigrare nel fascicolo del dibattimento all'esito della conferma in sede di prova dichiarativa ovvero su accordo delle parti (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437); rilevando altresì che il motivo deve comunque ritenersi aspecifico non confrontandosi con le ulteriori argomentazioni spese dalla Corte territoriale e fondate anche sulle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 re este