Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity and repeating lower court's rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Carandente Sicco inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in finding subjective criminal intent, claiming his motive was self-preservation rather than profit. The court rejected this, ruling that the appeal merely repeated reasons already discussed and dismissed by the appellate court without adding new specific arguments. Consequently, the appeal was deemed non-specific under Article 591 of the Criminal Procedure Code, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reproduces the same reasons already rejected by the court of appeal, as such arguments lack the required specificity and fail to demonstrate a new ground for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARANDENTE SICCO FRANCESCO nato a NAPOLI il 18/03/1988 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Francesco Carandente Sicco ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte territoriale ha confermato la sentenza con la quale lo stesso era stato condannato per il reato previsto dall'art.624bis, comma 2, cod.pen.. Il ricorso è inammissibile. In particolare, con entrambi i motivi di ricorso, il ricorrente ha contestato la valutazione della Corte territoriale in punto di sussistenza della penale responsabilità dell'imputato con specifico riferimento all'elemento soggettivo del reato e assumendo che il concreto movente dell'azione (che sarebbe stato quello di farsi arrestare a fini di tutela della propria incolumità, temendo il prevenuto atti di ritorsione avendo appena deposto di fronte al p.m. in un processo riguardante la criminalità organizzata) sarebbe stato tale da escludere il necessario fine di profitto.
Va quindi osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, altresì, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608;
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). • Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione immune da vizi logico-giuridici in relazione alla responsabilità del ricorrente, fondata sulla dedotta mancanza di complessiva credibilità delle dichiarazioni rese e, in ogni caso, sull'assenza di elementi idonei a escludere il fine di profitto; il quale si ravvisa in presenza anche di un vantaggio di tipo non strettamente patrimoniale (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145).
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Cons