Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45044/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and mere factual revision attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45044/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by three brothers inadmissible, confirming the lower court's decision on prescription. The appellants argued for a substantive review of evidence to prove innocence, but the court found their arguments merely repetitive and lacking specific legal grounds. Consequently, the appeal was rejected because it attempted an impermissible factual revision without citing valid procedural vices.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging a confirmation of prescription must cite specific grounds allowing an incidental assessment of innocence evidence; mere requests for factual revision or repetition of appellate arguments render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility prescription of criminal action factual revision impermissible evidence of innocence standard procedural vices requirement licenziamento per furto revisione della sentenza penale abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GERVASIO CIRO nato a ACERNO il 24/07/1961 GERVASIO DONATO nato a BATTIPAGLIA il 05/03/1992 GERVASIO FRANCESCO nato a ACERNO il 31/01/1962 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ciro Gervasio, Donato Gervasio e Francesco Gervasio hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è sta confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625 cod.pen. in quanto estinto per intervenuta prescrizione. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

Non contenendo le argomentazioni poste alla base del motivo alcuna censura idonea a evidenziare un vizio di illogicità della sentenza di appello, nella parte in cui ha ritenuto non sussistente un evidenza della prova dell'innocenza dei ricorrenti e il tutto in coerenza con il principio in base al quale a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell' art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu ocull, con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091, tra le altre).

Avendo, anzi, la Corte territoriale evidenziato espressamente la non univocità degli elementi di prova e la conseguente impossibilità - dati i limiti di cognizioni propri della relativa situazione processuale - di procedere a un loro analitico esame nel merito. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle