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Ordinanza — n. 45043/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new facts and repetitive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45043/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible because it contained only repetitive arguments and sought an impermissible revision of the trial court's fact-finding. The appellant challenged the conviction for theft, arguing that his arrival time at the scene was incompatible with his alleged role as a lookout, but the lower court had already addressed this timing issue in its decision. The court rejected the appeal as it offered no new evidence or legal grounds, resulting in a dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains solely repetitive arguments or seeks a revision of the facts already evaluated by the court of first instance without presenting new evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments revision of facts theft conviction procedural costs ritardo ingiustificato dell'azione penale momento del reato prove tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGGILLO CIRO nato a NAPOLI il 26/03/1975 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Oro Puggillo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 624 e 625, comma 1, n.6, cod.pen.. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - attinente alla tempistica del momento di arrivo dell'imputato nel luogo in cui è stato consumato il furto rispetto all'arrivo della vettura condotta dalla persona offesa (e ritenuto asseritamente incompatibile con la ascritta veste di "palo") - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale alle pagg.15 e 16 della sentenza, nella quale sono stati rilevatei, con motivazione non illogica, la rapida tempistica dell'esecuzione del furto e il ruolo concretamente rivestito dall'imputato, a propria volta del tutto compatibile con gli orari desunti dai filmati estratti dalle videocamere di sorveglianza.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Co