Cassation court dismisses appeal against aggravated theft sentencing for lack of motivation and excessive base penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's base sentence for aggravated theft exceeded the statutory minimum due to insufficient reasoning regarding his negative personality and prior record. The court rejected this, affirming that sentencing discretion is protected from cassation review unless the judgment lacks argumentation or logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 624, 625 n. 7 cod. pen.; The determination of a concrete sentence is subject to the prudent appreciation of the trial judge and inadmissible for cassation review if not arbitrary or illogical, even if it exceeds the statutory minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI DINO nato a SPOLETO il 09/07/1960 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ricci Dino. Rilevato che il ricorrente si duole della dosimetria della pena, deducendo carenza di motivazione con riferimento alla individuazione della pena base per il reato di furto aggravato (artt. 624, 625 n. 7 cod. pen.) in misura superiore al minimo edittale.
Considerato che la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena base di mesi 9 di reclusione ed euro 300,00 di multa - di poco superiore al minimo edittale - in ragione della negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti per reati della stessa indole; considerato che la determinazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres