Cassation court dismisses appeal regarding aggravated theft of computer equipment from a school, upholding the finding of public utility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the theft of computer equipment from a school lacked public utility because the items were abandoned. The defense argued the goods were in disuse and thus not protected under the aggravated theft statute, but the court found they remained in official inventory and were confirmed as such by the school president. Consequently, the appeal was dismissed for lack of interest, as the ground was manifestly unfounded and would not benefit the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n. 7 cod. pen.; The aggravated theft provision applies to property belonging to a public entity or entrusted with public service even when in disuse, provided it has not been formally disposed of according to legal procedures.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULCO AIELLO SALVATORE nato a TORINO il 22/01/1999 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Fulco Aiello Salvatore, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. perchè, in concorso con altri, si impossessava di vario materiale informatico esistente all'interno di un istituto scolastico dopo essersi ivi introdotto danneggiando la recinzione di protezione.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza: violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto che il furto fosse stato commesso su beni destinati a pubblica utilità o a pubblico servizio, trattandosi di beni in disuso e abbandonati; carenza di motivazione sul punto. Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato: invero, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. ricorre anche quando i beni appartenenti ad un ente pubblico o incaricato di pubblico servizio siano in disuso fino a quando non siano disnnessi nelle forme di legge (cfr.
Sez. 4, n. 8178 del 09/01/2002 Rv. 220985 - 01:"Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la condotta di chi si appropria di una linea ferrata in disuso, atteso che il bene resta di proprietà dello Stato - indipendentemente dalla sua utilizzazione - fino a che non venga dismesso nelle forme di legge"). Nel caso di specie, si legge nella sentenza di primo grado, i beni erano inventariati e risultavano in carico alla scuola (cfr. pag. 5 sent. Tribunale); tale circostanza risulta confermata anche dal Preside dell'istituto scolastico nel corso della sua deposizione (come si evince dalla lettura del verbale, allegato al ricorso, contenente la testimonianza del Preside, il quale ha precisato, a pag. 5, che il materiale sottratto era "ancora inventariato").
Considerato che la censura riguardante la carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto è inammissibile per carenza d'interesse, non potendo l'accoglimento del ricorso sortire effetti positivi per l'imputato, stante la manifesta infondatezza del rilievo proposto (Cfr. Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv. 263157 - 01:"In tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio").
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere