Cassation court dismisses appeal against conviction when crimes are extinguished by prescription, annulling judgment without remittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Second Instance Court's conviction without remittal because the alleged crimes were extinguished by prescription. The defendant argued violations of law and reasoning regarding articles 42 and 189 of the Penal Code, but the Court noted the maximum prescription period had expired by January 30, 2024. Consequently, the Court held that no further examination of nullities or reasoning defects is necessary when a cause of extinction exists, leading to the immediate annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 590 cod. pen.; Art. 189 cod. strada.; In the presence of a cause of extinction of the crime, such as prescription, it is not relevant to examine defects of reasoning or nullities in the appealed judgment, as the lower court must immediately declare the extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCIRE CATERINA nato a BAGHERIA il 28/02/1958 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata Scirè Caterina, ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 590 cod. pen.; 189, commi 1 e 7 cod. strada, commessi il 5/10/2015. La ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione cori riferimento agli artt. 42 cod. pen., 189, commi 1 e 7, cod. strada. Si osserva come i reati ascritti alla ricorrente siano estinti per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione.
Considerando i periodi di sospensione della prescrizione intervenuti nel corso della celebrazione del giudizio (che ammontano a complessivi mesi 9 e gg. 29), i reati risultano estinti alla data del 30/1/24. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa.
Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.,, non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza dei fatti reato e la estraneità ad essi dell'imputata.
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore